Studio Legale Associato
Pizzoferrato Paese

L'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO NATURALE DECORRE DALLA DATA DI DOMANDA GIUDIZIALE.
Cass. Civ. ordinanza n. 8816 del 12.05.2020
Principio di diritto
"La decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda
giudiziale, oppure - se successiva dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d'appello all'esito dell'eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza".
Affidamento dei figli: il dovere del genitore non collocatario di mantenere un contatto con la prole.
Cass. Civ. - I Sez.- ord. n. 6471 del 06.03.2020
In tema di rapporti con la prole minore, il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un “potere-funzione” che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore.
SE LUI DIVENTA PADRE E NON LO SA...
Cass. Civ. III Sez, Sent. 8459 del 5 maggio 2020
L’omessa comunicazione all’altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell’avvenuto concepimento di un figlio si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta “non iure” che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del padre, valorizzando, in particolare, il fatto che egli avesse sempre negato il riconoscimento e la circostanza che non avesse allegato e provato né le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio né le condotte, da lui successivamente tenute, idonee a dimostrare la sua intenzione di realizzare l’aspirazione alla genitorialità).
Mantenimento dei figli maggiorenni
Cass. Civ., I° Sez., sent. n. 7555 del 27 marzo 2020
Secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, l'adozione del figlio maggiorenne da parte del marito dell'ex moglie può portare ad una riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio, ma non alla sua esclusione se quest'ultimo, senza colpa, non è ancora economicamente autosufficiente.
MASSIMA
"In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento di figli maggiorenni, non autosufficienti, degli ex coniugi, la sopravvenuta adozione di quei figli effettuata dal nuovo marito della madre, da cui derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi per effetto del nuovo matrimonio contratto da quest'ultima, costituisce circostanza fattuale da valutarsi, ai fini della modificazione, o meno, della sola entità di tale mantenimento, dal giudice adito ai sensi dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, ove risulti che l'adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, comunque provveda continuativamente, e non solo occasionalmente, anche alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati".
In breve, l'obbligo di mantenere il proprio figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
Detto obbligo non può essere escluso per il solo fatto della sopravvenuta adozione ex art 291 e ss c.c. del figlio maggiorenne, atteso che secondo quanto disposto dall’art. 300 comma 1 c.c. “l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge”.
ALIENAZIONE PARENTALE
ED AFFIDO CONDIVISO
Trib. di Castrovillari decreto 1218/20
Il Tribunale di Castrovillari con decreto n. 1218 del 30.06.2020 ha disposto l'affido esclusivo dei figli al padre in quanto la madre lo aveva escluso, ingiustificatamente, dalla loro vita condizionandoli psicologicamente.