Studio Legale Associato
Pizzoferrato Paese

IL PATTO FIDUCIARIO
Cass. Civ. Sezioni Unite
Le Sezioni unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - “Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”; “La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1888 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.
DIRITTO BANCARIO
Tribunale Civile di Catanzaro
Sez. I - Dott.ssa Song Damiani
Difetta di legittimazione attiva e passiva all'azione la Società cessionaria che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB se non prova documentalmente la propria legittimazione mediante l'allegazione del relativo contratto. E', pertanto, necessario dare dimostrazione dell'incorporazione e dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione.